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Superbonus 110%: tutte le ultime novità

Guida aggiornata al superbonus 110%: tutto quello che devi sapere se vuoi migliorare la classe energetica della tua abitazione a costo zero. Cos’è, per quali interventi, come funziona lo sconto in fattura.

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: gli aggiornamenti normativi

Nell’ultimo anno il superbonus 110% è stato uno degli argomenti che più ha appassionato il settore dell’edilizia, e a ben ragione. Il maxi incentivo infatti consente di eseguire specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico praticamente gratis. Introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il superbonus è stato successivamente oggetto di diverse modifiche e interventi normativi (come i decreti Asseverazioni e Requisiti); non ultima, la Legge di Bilancio 2021 che prevede la proroga del superbonus al 30 giugno 2022 (fino al 31 dicembre 2022 per i condomini). Nel mese di maggio, infine, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti (DL n. 59/2021; DL n. 77 del 31 maggio 2021), non ancora convertiti in legge, l’ultimo dei quali è il cosiddetto Decreto Semplificazioni, che introduce interessanti novità nell’ottica di semplificare l’accesso all’agevolazione.

Ma procediamo con ordine, cercando di districarci nel labirinto di interventi normativi che si sono succeduti nell’ultimo anno e vediamo punto per punto in cosa consiste il superbonus 110% e come usufruirne.

Superbonus 110%: cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Rientrano nelle spese detraibili quelle sostenute a partire dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per i condomini che entro il 30 giugno hanno realizzato il 60% dei lavori la scadenza è posticipata al 31 dicembre 2022.

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (ne parliamo meglio più avanti).

Superbonus 110%: a chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda le persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Non sono invece previste limitazioni per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio né per gli interventi antisismici. Dunque se, per esempio, possiedi 3 case potrai sfruttare il superbonus per interventi sulle parti comuni di tutti gli edifici e per interventi su 2 delle 3 unità immobiliari.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. Possono infine beneficiare dell’agevolazione i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sull’immobile a loro disposizione.

I titolari di reddito di impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Altri beneficiari

Possono inoltre usufruire del superbonus:

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quali immobili riguarda

Il superbonus riguarda le unità immobiliari residenziali. In particolare l’agevolazione spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari nonché sulle singole unità immobiliari.

Sono invece escluse dall’incentivo le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni signorili);
  • A/8 (ville);
  • A/9 (castelli) a meno che non siano aperti al pubblico.

I possessori o detentori delle unità immobiliari cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9) poste all’interno di un condominio possono accedere all’agevolazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni.

Il Decreto Semplificazioni ha infine esteso la possibilità di fruire del superbonus a collegi e convitti, ospizi, conventi e seminari, caserme, nonché a case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4). Anche i lavori realizzati su questi immobili potranno beneficiare delle detrazioni al 110% a patto che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Per queste categorie di edifici il limite di spesa per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto di intervento e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato in generale dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine per beneficiare del superbonus. A seguito delle ulteriori variazioni apportate dal Decreto Sostegni 59/202, le scadenze differiscono in base alla tipologia dei soggetti beneficiari:

  • Riguardo a interventi realizzati su edifici monofamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, la scadenza è fissata al 30 giugno 2022.
  • Per interventi eseguiti su edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche e composti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, se al 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo la scadenza è posticipata al 31 dicembre 2022
  • Quanto ai condomini, sono agevolabili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • Per gli IACP e soggetti assimilati la scadenza è fissata al 30 giugno 2023, ma anche in questo caso se al 30 giugno 2023 è stato realizzato il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus 110%: Interventi principali o trainanti

Interventi di isolamento termico sugli involucri

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La coibentazione del tetto rientra tra gli interventi agevolabili, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM. Inoltre devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza “U” espressa in W/mqK, definiti dal decreto attuativo del 6 agosto 2020.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Questo implica che, per esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi, effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. Specificatamente i nuovi impianti possono essere dotati di generatore di calore a condensazione almeno di classe A; generatori a pompe di calore ad alta efficienza; apparecchi ibridi (pompa di calore e caldaia integrate); sistemi di microgenerazione o collettori solari.

Inoltre, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 dl 28 maggio 2015, è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, benché si parli di sostituzione degli impianti, la sostituzione del generatore di calore è sufficiente a godere della detrazione al 110%. Sono inoltre ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazione (tubi, sonde, valvole ecc.) nonché le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Per questa tipologia di intervento, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 €, moltiplicato per il numero di unità che compongo l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 €, moltiplicato per il numero di unità immobiliare che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità.

Questo implica che, per esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 €, calcolato moltiplicando 20.000 per 8 (160.000 euro) e 15.000 per 7 (105.000 euro)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di caldaia a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, pompe di calore (anche con sonde geotermiche), apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione o collettori solari.

In più, esclusivamente per le aree non metanizzate dei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio, sono ammesse all’agevolazione le spese previste per l’installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 30.000 € per singola unità immobiliare.

Interventi antisismici

La detrazione già prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Si tratta di tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico inclusi nel cosiddetto Sismabonus. Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a un intervento antisismico. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici può godere della detrazione al 110% anche per le spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per altri interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Ciò significa che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere comprese nell’intervallo di tempo tra le date di inizio e fine dei lavori per la realizzazione degli interventi principali.

Tra gli interventi trainati rientrano gli interventi di efficientamento energetico già previsti dall’Ecobonus (ad esempio la sostituzione degli infissi e schermature solari, sistemi di building automation), oltre che l’eliminazione di barriere architettoniche, l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L’esecuzione di almeno un intervento trainante sulle parti comuni del condominio dà diritto, inoltre, ad effettuare contestualmente gli interventi aggiuntivi su ogni singola unità immobiliare. Quindi se il tuo condominio decide, per esempio, di usufruire del Superbonus per fare il cappotto potresti sfruttare l’incentivo per realizzare nel tuo appartamento altri interventi trainati, come ad esempio la sostituzione degli infissi (in questo caso, per gli infissi, avresti diritto alla detrazione del 110% delle spese, invece che del 50% previsto dall’Ecobonus).

Requisiti: miglioramento di due classi energetiche

Oltre alla necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, per poter accedere al Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, che sia un condominio, un edificio unifamiliare o plurifamiliare. Se il salto di due classi non è possibile in quanto l’edificio è già nella penultima classe è richiesto il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento di due classi energetiche può essere ottenuto anche grazie alla realizzazione, congiuntamente a un intervento principale, di tutti gli interventi trainati previsti, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici.

Il miglioramento di due classi energetiche dovrà essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincolo o per i quali i regolamenti locali vietino l’isolamento termico e l’installazione di impianti di climatizzazione, il Superbonus spetta per qualsiasi intervento che assicuri il miglioramento di almeno due classi o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2021 e 4 quote annuali per le spese effettuate nel 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Puoi leggere il nostro approfondimento su cessione del credito e sconto in fattura qui.

 Superbonus 110%: quando si perde il beneficio

Il Decreto Semplificazioni del 31 maggio 2021 ha introdotto un’importante novità, sostituendo il comma 13-ter del già nominato art. 119 del Decreto Rilancio. Il nuovo comma stabilisce, infatti, che gli interventi ammessi all’agevolazione, ad esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che non richiede l’attestazione dello stato legittimo, cioè la verifica dell’assenza di abusi. Per questi interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell’articolo 119. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

 

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